NUOVO SPESOMETRO: CORRISPETTIVI SENZA FATTURA FUORI


Pubblichiamo alcune risposte fornite dall’Agenzia delle Entarte ai quesiti formulati a Telefisco 2017 in tema di nuovo spesometro (fonte: IlSole24Ore)

Nessuna trasmissione
se non c’è la fattura

La nuova normativa si occupa unicamente della trasmissione dei dati delle fatture. Si può pertanto ritenere decaduto l’obbligo di segnalare le operazioni da 3.600 euro, Iva inclusa, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura?
L’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, nella versione vigente prima delle modifiche recate dal c.d. “decreto fiscale” prevedeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se «di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto». Il venire meno di tale previsione, implica che nessun obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo. Resta, ovviamente, la possibilità, in base all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, di inviare i dati in questione su base opzionale (si vedano per le relative modalità i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e 1 dicembre 2016 prot. n. 212804).

Esenzione
per i forfettari

Esistono altri possibili esoneri dalla trasmissione dei dati delle fatture, oltre a quello enunciato a proposito dei produttori agricoli minori delle zone montane? Se non ve ne fossero altri, dovranno essere trasmesse telematicamente anche le “fatturine” per il pranzo di lavoro da 10 euro, oltre a quelle già presenti nel sistema tessera sanitaria?
In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore, all’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, secondo la versione attualmente vigente, ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane. In linea generale, quindi, deve considerarsi venuta meno, in capo ai soggetti passivi IVA, ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione individuata in base alla previgente formulazione della norma. Pertanto, i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse, nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore. Non può dimenticarsi, tuttavia, che l’invio dei dati in questione ha come principale fine la prevenzione di illeciti nel campo IVA ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. In questo senso, dunque, si ritiene che siano esclusi dagli obblighi dell’articolo 21 anche i soggetti in regime forfetario (ex articolo 1, commi 54-89, legge n. 190 del 2014 – nonché coloro che, sino al 2015, si sono avvalsi, secondo la previsione dell’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011, del c.d. “regime dei minimi” e lo manterranno fino alla scadenza – i quali non annotano le fatture, non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA

L’operazione con
scontrino non va
comunicata

È corretto sostenere che non devono essere trasmesse con il nuovo spesometro le operazioni certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale? Cosa si intende per “tipologia di operazione”?
Le modifiche recate dal D.L. n. 193 del 2016 all’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 hanno comportato il venir meno di qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale). I dati delle stesse potranno comunque essere trasmessi – qualora il contribuente scelga di avvalersi, al fine di godere dei relativi benefici, dell’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 – secondo le modalità individuate con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n. 21280 del 1 dicembre 2016. Quanto alla “tipologia dell’operazione”, che l’articolo 21, comma 2, lett. f del D.L. n. 78 del 2010 individua tra i dati delle fatture da inviare, essa fa riferimento – secondo quanto già precisato in merito alla trasmissione dei medesimi dati prevista dal D.Lgs. n. 127 del 2015 su base opzionale – alla natura dell’operazione, ovvero al motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura (ad esempio, perché l’operazione è non imponibile, esente o esclusa dal campo di applicazione dell’IVA). Per i dettagli tecnici, sul punto può rinviarsi al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182070 del 28 ottobre 2016 ed ai relativi allegati, in specie quello rubricato “SPECIFICHE TECNICHE DATI FATTURA”, da considerarsi validi anche per l’invio obbligatorio dei dati.