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IL TESTO DEL DECRETO LEGGE (*):

ATTENZIONE: IL DECRETO E’ STATO CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, IL TESTO RIPORTATO NON E’ PIU’ ATTUALE

Art. 6 – Definizione agevolata

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

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a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalita’ e in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi’ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche’ la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non puo’ superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo’ superare il 15 marzo 2018.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero e il cui pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo’ avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia’ iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo’ altresi’ proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita’ previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

8. La facolta’ di definizione prevista dal comma 1 puo’ essere esercitata anche dai debitori che hanno gia’ pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche’, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia’ versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonche’, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita’ ivi indicate, ha gia’ integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta’ di aderirvi con le modalita’ previste dal comma 2.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta’ di definizione e dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.


(*) Fonte: http://www.normattiva.it I testi presenti nella banca dati “Normattiva” non hanno carattere di ufficialità.
L’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza. La consultazione della banca dati “Normattiva” è gratuita.

Il comma 1 prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, i debitori possano estinguere il debito corrispondendo quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo (nonché di aggio, di diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente di spese esecutive). In tal modo, la definizione permette di evitare il pagamento delle sanzioni incluse nei carichi affidati in riscossione, degli interessi di mora nonché delle cosiddette « sanzioni civili », accessorie ai crediti di natura previdenziale. È ammesso il pagamento rateizzato delle somme dovute, entro il limite massimo di quattro rate, con applicazione dei relativi interessi di dilazione.

Il comma 2 prevede che il debitore, per aderire alla definizione, debba presentare entro il novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della disposizione, utilizzando apposita modulistica, una dichiarazione all’agente della riscossione, indicando il numero di rate (al massimo quattro) nelle quali intende effettuare il pagamento di quanto dovuto a tal fine e assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Ai sensi del comma 3, l’agente della riscossione, ricevuta la dichiarazione del debitore, gli comunica (entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) l’ammontare e la scadenza di ciascuna rata; in ogni caso, le prime due rate sono pari ciascuna ad un terzo delle somme dovute, mentre la terza e la quarta sono pari ciascuna ad un sesto delle somme dovute, mentre la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Il comma 4 precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo; in tal caso, l’agente della riscossione può pertanto proseguire l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

Il comma 5 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione sulle azioni esecutive e cautelari.

Il comma 6 precisa che al pagamento dilazionato delle somme dovute per la definizione non si applica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il comma 7 individua le modalità di pagamento delle somme dovute per la definizione, consentendo, tra l’altro, la domiciliazione bancaria.

Il comma 8 stabilisce che la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno effettuato pagamenti parziali (in acconto o a seguito di rateizzazione). In tali casi: il debitore ha diritto a scomputare dalle somme dovute per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento – soltanto quelle già versate a tale titolo; sono, invece, considerate definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate ad altro titolo, vale a dire a titolo di sanzioni iscritte a ruolo, interessi di mora (o « sanzioni civili ») e interessi di dilazione; il pagamento della prima o unica rata di quanto dovuto ai fini della definizione comporta automaticamente la revoca dell’eventuale rateizzazione ancora in essere precedentemente concessa dall’agente della riscossione, che di fatto viene sostituita dalla nuova dilazione, avente ad oggetto le somme dovute ai fini della stessa definizione.

Il comma 9 chiarisce che il debitore che ha già interamente versato le somme dovute per la definizione con precedenti pagamenti parziali deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione.

Il comma 10 esclude dalla definizione: le risorse proprie dell’Unione europea; i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; alla luce dell’orientamento assunto dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 433 del 2004, relativa all’articolo 12 della legge n. 289 del 2002, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Il comma 11 precisa che per le sanzioni amministrative dovute a violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi. Il comma 12 disciplina le modalità operative con le quali dovranno essere eseguite le attività di annullamento dei carichi estinti ai fini della conseguente definizione dei rapporti contabili tra enti creditori e agente della riscossione.

Il comma 13 stabilisce che, per i soggetti in procedura concorsuale, le somme necessarie alla definizione si considerano prededucibili.

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